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Diritto di sciopero

manifestanti in rivolta

Sia nel periodo liberale dopo l’Unità  che nel periodo fascista, lo sciopero era stato visto come un grave attentato all’ordine pubblico della nazione, nonchè un’inaccettabile violazione degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori, da sanzionarsi pesantemente.

Fu quindi in un certo senso inevitabile che i padri costituenti, allorchè provvidero alla redazione della Carta fondamentale della Repubblica, rimossero la limitazione stabilendo a chiare lettere che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art. 40).


Con quest’ampia formulazione, dunque, i costituenti stabilirono da un lato che lo sciopero èun “diritto” e dall’altro che alle leggi ordinarie èdemandato il compito di stabilire i contorni entro il quale esso puಠessere esercitato.

Sennonchè, per evidenti e delicatissimi problemi di natura sindacale, per oltre quarant’anni non vi èmai stata nessuna norma in proposito, lasciando dunque la pi๠ampia delle libertà  ai lavoratori di esercitare tale diritto, e stabilendo anzi che qualunque forma di repressione dello sciopero da parte del datore di lavoro èda considerarsi come condotta antisindacale, con tutte le relative conseguenze.

L’assoluta assenza di limiti legislativi ha lasciato enormi dubbi sulla liceità  di molti comportamenti considerati al limite del diritto: si pensi allo sciopero “a singhiozzo” (astensione ripetuta della durata di qualche minuto intervallata da qualche minuto di ripresa del lavoro) o allo sciopero “a scacchiera” (scioperano alcuni reparti e non altri, paralizzando perಠl’intera macchina produttiva), oppure allo “sciopero individuale” (attuato dal singolo lavoratore del tutto autonomamente).


Queste fattispecie sono ancora oggi prive di ogni regolamentazione e oggetto di discussioni accanite sulla loro ammissibilità .

Ma èsullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che il legislatore ha sentito l’esigenza di intervenire nel 1990, poichè in questo caso lo sciopero si va a scontrare con altri diritti essenziali dei cittadini.