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Termine versamento contributo ASpI in caso di licenziamento

A partire dal 1° gennaio 2013, in virt๠di quanto previsto dalla riforma del lavoro targata Fornero, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ASpI in caso di interruzione di un contratto a tempo indeterminato.

Tale contributo deve essere versato solo nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia stata causata da un licenziamento, mentre al contrario non èdovuto alcun contributo in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto.


Per quanto riguarda le tempistiche di versamento del contributo ASpI, che ricordiamo èpari al 41% del massimale dell’Assicurazione sociale per l’impiego per ogni dodici mesi di anzianità  aziendale negli ultimi tre anni, al riguardo l’Inps nella circolare n. 44 del 22 marzo 2013 ha chiarito che la legge non si sofferma sulle modalità  di assolvimento della contribuzione. Pertanto, ai fini della individuazione del momento impositivo, l’istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ad esempio, per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati rispettivamente al 16 e al 31 luglio 2013.

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, non essendo prevista la possibilità  di rateizzazione dell’importo dovuto.