Lettera di messa in mora per mancato pagamento stipendio

In caso di mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, èanzitutto consigliabile inviare una lettera di sollecito pagamento stipendio, che nella maggior parte dei casi èsufficiente a risolvere il problema.

Se questo tentativo dovesse rivelarsi vano, èpossibile procedere con l’invio di una lettera di messa in mora, disciplinata dall’art. 1219 del codice civile, che oltre ad intimare il pagamento ha tra i suoi effetti l’inizio della maturazione degli interessi legali sulla somma oggetto del credito e la possibilità  di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nel pagamento.

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Lettera di messa in mora mancato pagamento affitto

In caso di mancato pagamento dell’affitto da parte dell’inquilino èpossibile tentare di risolvere la faccenda inviando una semplice lettera di sollecito pagamento affitto.

Tuttavia, se nonostante i diversi solleciti la somma dovuta dall’inquilino non èancora stata corrisposta, èpossibile inviare una lettera di messa in mora, disciplinata dall’art.1219 del codice civile e che ha tra suoi effetti l’inizio della maturazione degli interessi legali sulla somma oggetto del credito e la possibilità  di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell’adempimento.

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Lettera di messa in mora

Qualora si vanti un credito nei confronti di un soggetto èpossibile intimarne il pagamento mediante una lettera di messa in mora.

Tale fattispecie èdisciplinata dall’art. 1219 del codice civile, il quale stabilisce che la costituzione in mora non ènecessaria quando il debito deriva da un fatto illecito, quando il debitore afferma per iscritto di non voler procedere al pagamento oppure, qualora la prestazione debba essere eseguita presso il domicilio del creditore, nel caso in cui èscaduto il termine.

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Fornitori inadempienti e finanziamenti in essere

Le modifiche al Testo Unico Bancario introdotte con il D. Lgs. 141/2010 prevedono anche l’introduzione del nuovo articolo 125-quinquies, con il quale si recepiscono molte perplessità  espresse dagli organi comunitari e dalle associazioni dei consumatori.

Il problema riguarda l’ipotesi in cui il cittadino contrae un prestito con un finanziatore per pagare l’acquisto di un bene o di un servizio da parte di un fornitore. Si tratta di due contratti distinti, con contraenti differenti: pertanto, in linea di principio, qualunque evento possa perturbare il rapporto principale non ha conseguenze nei confronti del contratto creditizio.

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Mettere in mora il creditore

ingiunzione-di-pagamento

Tutti sanno che un debitore che non paga quanto dovuto puಠessere giudicato moroso con tutte le sgradevoli conseguenze (come i pignoramenti).

Molto pi๠rara e inaspettata èl’ipotesi che sia il creditore a correre il rischio di essere messo in mora: si verifichi cioèla situazione in cui il debitore, in totale buona fede, vorrebbe adempiere alla prestazione dovuta ma non puಠottemperare perchè il creditore non lo mette in condizione di farlo.

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