Al momento della stipula del contratto di lavoro la legge stabilisce che si puಠprevedere l’istituzione di un periodo di prova. Nell’arco di tale periodo di tempo entrambe le parti, ossia dipendente e datore di lavoro, possono vicendevolmente sperimentarsi, iniziare a collaborare e quindi conoscersi. Ciಠconsente ad entrambe le parti di recedere dal contratto di lavoro, che viene comunque firmato, senza obbligo di preavviso e di indennità .
periodo di prova
Licenziamento periodo di prova e gravidanza
Qualora il lavoratore licenziato durante il periodo di prova ritenga di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo, deve riuscire a dimostrare in sede giurisdizionale il positivo superamento dell’esperimento e che la decisione del datore di lavoro di non proseguire il rapporto èriconducibile ad altro motivo.
Licenziamento illegittimo durante il periodo di prova
Anche in questo caso, tuttavia, possono configurarsi delle ipotesi di licenziamento illegittimo. Questo accade ad esempio quando il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di sostenere la prova, o perchè non gli sono state attribuite le mansioni che ne costituiscono l’oggetto oppure perchè di tali mansioni egli ha potuto svolgere solo la parte meno qualificante.
Lettera di dimissioni periodo di prova
La lettera di dimissioni che deve essere redatta per recedere durante il periodo di prova equivale ad una comune lettera di dimissioni senza preavviso. Di seguito proponiamo un esempio di lettera di dimissioni adatta per recedere da un rapporto di lavoro in prova.
Licenziamento durante il periodo di prova
La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puಠrecedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità . Se perಠla prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non puಠesercitarsi prima della scadenza del termine“.