L’ammontare delle sanzioni, applicate ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, variano a seconda del tipo di infrazione commessa, in particolare:
– In caso di mancata presentazione della dichiarazione ICI l’ammontare della sanzione applicata va dal 100% al 200% del tributo dovuto. Tale sanzione viene ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga il tributo e la sanzione.
– In caso di dichiarazione infedele l’ammontare della sanzione oscilla tra il 50% e il 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione viene ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga il tributo e la sanzione.
– In caso di errore o omissione riguardante elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta da pagare, l’ammontare della sanzione ècompreso tra 51 e 258 euro.
– In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, oppure in caso di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione va da 51 a 258 euro.
– In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo, la sanzione da applicare èpari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo.