Fra i provvedimenti pi๠rilevanti, si ricordano l’abolizione delle tariffe minime e il divieto agli Ordini di imporre limiti al diritto dei professionisti di farsi pubblicità .
La legge di conversione di quel decreto, perà², corresse parzialmente il tiro, ammettendo il mantenimento delle tariffe minime per le prestazioni nei confronti degli enti pubblici (lasciando che in questo modo continuino a fornire un punto di riferimento per le prestazioni verso ogni tipo di cliente) e consentendo agli Ordini di sanzionare disciplinarmente le campagne pubblicitarie che ledessero la dignità dell’istituzione professionale.
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (meglio noto come Garante Antitrust) ritiene che perಠquesti paletti lasciati dalla legge Bersani costituiscano un impedimento eccessivo alla concorrenza.
Dopo un’indagine che ha esaminato le norme deontologiche di parecchi Ordini professionali (dagli avvocati ai geometri, dai farmacisti agli psicologi), èmerso come molti di essi continuino ad abusare del concetto di “decoro professionale†per vietare e sanzionare a carico dei propri iscritti pratiche che invece dovrebbero essere considerate assolutamente lecite.
Da qui la proposta di togliere agli Ordini ogni potere di controllare la pubblicità effettuata dai professionisti e di lasciare semmai il concetto di decoro come un parametro che guidi piuttosto l’etica delle prestazioni effettuate.
L’Antitrust chiede poi al legislatore di abolire tout court le tariffe minime e di favorire l’accesso alle professioni, per esempio consentendo lo svolgimento del tirocinio durante il biennio universitario specialistico; ancora, si suggerisce di attribuire l’organizzazione dei corsi di aggiornamento anche a soggetti esterni agli Ordini.