Per quanto riguarda i fondi italiani e quelli storici lussemburghesi, la riforma èntrata in vigore già dal 1° luglio scorso. In particolare èprevisto uno slittamento del momento di applicazione della tassazione dal momento in cui questa viene maturata in capo al fondo a quello in cui i proventi vengono effettivamente percepiti dai partecipanti e in cui avviene il disinvestimento delle quote o azioni possedute.
In altre parole, quindi, a partire dal 1° luglio scorso sul risultato maturato dalla gestione del fondo non èpi๠dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50% in quanto il prelievo èa carico dei partecipanti e riguarda la fase in cui questi percepiscono i proventi.
[LEGGI] AUMENTO COSTO BOLLO DOSSIER TITOLI
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito ai fondi destinatari di questa riforma, in particolare essa èrivolta agli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari, nonchèquelli che si trovano in Lussemburgo e che sono già stati autorizzati al collocamento nel territorio italiano. Pi๠nel dettaglio la riforma riguarda gli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati e non in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi e, infine, altri beni diversi dagli immobili in riferimento ai quali esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni semestre.
Nell’ambito di questo sistema ad operare la ritenuta èl’intermediario collocatore, eccetto il caso in cui le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, in quanto in questo caso la ritenuta deve essere effettuata dall’intermediario residente presso cui sono depositate.