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Proroga scadenze fiscali al 22 agosto 2011

Delle vacanze estive tiene conto anche il fisco. Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha infatti spostato al 20 agosto le scadenze fiscali del periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Il 20 agosto, tuttavia, quest’anno cade di sabato, per cui il giorno ultimo per l’adempimento degli obblighi fiscali slitta a lunedଠ22 agosto.

Slittano al 22 agosto anche le scadenze fissate al 31 luglio, in quanto quest’anno cade di domenica e fa quindi rientrare tali scadenze in quelle oggetto della proroga.


Tra le scadenze inizialmente fissate al 31 luglio e che subiscono l’effetto domino della proroga figurano: l’invio telematico del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta; i versamenti che derivano da Unico 2011 per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno preferito optare per il pagamento rateale delle imposte; il versamento da parte degli enti non commerciali dell’Iva riferita agli acquisti intracomunitari di giugno, nonchè l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi a tali acquisti; l’invio della comunicazione telematica avente ad oggetto l’elenco dei rapporti commerciali avuti con operatori di paesi black list; l’invio telematico da parte degli intermediari finanziari della comunicazione contenente i dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno; il versamento dell’imposta applicata su premi e accessori incassati nel mese di giugno dalle imprese di assicurazione.

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Tra i soggetti interessati dalla proroga al 22 agosto delle scadenze inizialmente fissate nel corso dei primi 20 giorni di agosto figurano: i soggetti titolari di partita Iva che hanno optato per pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011; i contribuenti Iva che sono chiamati a corrispondere l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011; coloro che si avvalgono del ricorso al ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente; i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute di luglio; le banche che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’impresa che ha effettuato lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica; gli enti che corrispondono pensioni e che sono tenuti a versare la rata delle imposte risultanti dal conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la relativa richiesta di rateizzazione.

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L’unico adempimento che non rientra nella proroga concessa dal già  citato decreto riguarda i versamenti risultanti da Unico 2011 dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche interessati dagli studi di settore e la prima rata di acconto della cedolare secca. Per entrambi questi adempimenti, nel caso in cui non siano già  stati effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto pagando una maggiorazione dello 0,40%.