Da un lato, infatti, al lavoratore non puಠessere negata la facoltà di esercitare il diritto di sciopero a lui riconosciuto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, dall’altro tuttavia al datore di lavoro non puಠessere impedito di tutelare i propri interessi e di adoperarsi al fine di far si che i compiti svolti dal lavoratore in sciopero vengano portati a termine da altri dipendenti.
Sulla questione nei giorni scorsi èdi nuovo intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011, la quale ha ha ancora una volta ribadito che il datore di lavoro non puಠessere accusato di condotta antisindacale nel caso in cui decida di sostituire i dipendenti che scioperano, purchè lo faccia rispettando determinati criteri.
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Secondo la Suprema Corte, infatti, in questa ipotesi èconfigurabile una condotta antisindacale del datore di lavoro solo nel caso in cui questi provveda alla sostituzione del lavoratore in sciopero violando una norma di legge o del contratto collettivo nazionale di riferimento.
In altre parole il datore di lavoro non puಠessere accusato di condotta antisindacale nel caso in cui abbia sostituito i lavoratori in sciopero con altri suoi dipendenti aventi una qualifica superiore. Affinchè non sia configurabile tale condotta, inoltre, ènecessario che per far fronte ai disagi derivanti dallo sciopero i lavoratori con qualifica superiore vengano adibiti a mansioni inferiori solo eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali.