In questo caso, tuttavia, l’allungamento della scadenza non deriva dalla necessità di prorogare il temine per l’adempimento degli obblighi fiscali in vista delle vacanze estive, come già accaduto per la proroga delle scadenze fiscali al 22 agosto, ma dalla considerazione delle difficoltà manifestate dagli stessi sostituti d’imposta obbligati ad effettuare il versamento.
L’adempimento oggetto della proroga ha a che fare con l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato, nonchècon la circolare 19/E del 10 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati forniti i necessari chiarimenti in merito alla corretta applicazione della detassazione.
[LEGGI] DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITà€ 2011 SENZA DOCUMENTO SCRITTO
Tale circolare, in particolare, ha precisato che nei confronti dei sostituti di imposta che a gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione, adottando lo stesso comportamento tenuto negli anni passati pur in assenza di accordi o contatti collettivi di lavoro di II livello, non vengono irrogate sanzioni sulla base di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, purchè provvedano ad effettuare il versamento della differenza entro il 1° agosto. Tale termine, dunque, in vista delle difficoltà manifestate dai soggetti obbligati, èstato spostato al 16 dicembre.
La proroga, come precisa la circolare, vale anche nei confronti di eventuali rapporti di lavoro cessati nel frattempo.