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Permessi per lutto e grave infermità 

Le legge 53/2000 riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad ottenere un permesso retribuito della durata di tre giorni, esclusi i giorni festivi e i giorni non lavorati, in caso di decesso del coniuge, anche se separato, di parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, nonno, nonna, nipoti) e affini entro il primo grado (suocero, suocera, genero, nuora) o di un convivente componente della famiglia anagrafica.

I lavoratori possono fruire di questo permesso nei sette giorni successivi alla data del decesso, presentando al proprio datore di lavoro la documentazione necessaria per attestare la veridicità  dell’evento luttuoso e rendere valida la propria richiesta.


Come già  anticipato, ciascun lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso per lutto per ciascun anno, per cui nel caso in cui nell’arco di un anno dovesse verificarsi la morte di pi๠parenti non potranno essere richiesti ulteriori giorni di permesso se si ègià  fruito dei tre giorni previsti dalla legge.

Possono usufruire dei tre giorni di permesso per lutto tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato o part time.

[LEGGI] PERMESSI RETRIBUITI

L’art. 4 della legge 53/2000 prevede che il lavoratore puಠfruire dei tre giorni di permesso anche in caso di documentata grave infermità  del coniuge, anche se separato, o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente della famiglia anagrafica. Anche in questo caso èpossibile fruire dei giorni di permesso entro sette giorni dall’insorgenza della grave infermità  o dalla necessità  di provvedere a specifici interventi terapeutici. Anche in questo caso, inoltre, spetta al lavoratore produrre tutta la documentazione idonea a rendere valida la richiesta, che dovrà  poi essere consegnata al datore di lavoro entro i cinque giorni successi al rientro in servizio.

[LEGGI] PERMESSI E CONGEDI DEL LAVORATORE

La legge riconosce al lavoratore la possibilità , in quest’ultima ipotesi, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità  di espletamento dell’attività  lavorativa, in sostituzione dei tre giorni di permesso, ad esempio attuando una riduzione dell’orario di lavoro.