A ribadirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16195 del 25 luglio 2011, con la quale ha sottolineato che in caso di inidoneità fisica all’impiego trova applicazione la regola generale in forza della quale grava sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza dei motivi che hanno portato al licenziamento del dipendente.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha giudicato il caso di un lavoratore licenziato a seguito della sua accertata inidoneità ad indossare le calzature antinfortunistiche indispensabili per lo svolgimento delle mansioni affidategli.
[LEGGI] DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO
La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro e dichiarato l’illegittimità del licenziamento sulla base del fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità sul mercato di scarpe antinfortunistiche che il lavoratore licenziato avrebbe potuto indossare e che gli avrebbero consentito di svolgere la mansione lavorativa affidatagli.
[LEGGI] LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DIVIETO DI CONCORRENZA
Nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento la Corte di Cassazione ha automaticamente escluso la tesi sostenuta a sua difesa dalla società , secondo la quale la regolarità della procedura volta all’accertamento dei requisiti fisici da parte della commissione medica e prevista dall’art. 29 R.D. n. 148 del 1931 preclude qualsiasi accertamento in sede giudiziale della legittimità del licenziamento.