L’esenzione riguarda i soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti (56 in tutto, individuate dal D.M. 329/99 e successive modifiche) o da malattie rare (284 malattie e 47 gruppi di malattie individuate dal D.M. 279/2001).
Il riconoscimento dell’esenzione avviene ad opera dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza dell’assistito e puಠriguardare anche pi๠malattie, ad ognuna delle quali èattribuito una specifico codice di esenzione.
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Il diritto all’esenzione èriconosciuto anche per motivi di reddito, in particolare nei confronti di soggetti che hanno un reddito del nucleo familiare inferiore a quello previsto dalla normativa vigente (8.260 euro, variabile in base al numero dei familiari), nonchè per motivi che riguardano la condizione personale o sociale del soggetto stesso, ossia nei confronti di soggetti di età inferiore ai 6 anni o maggiore di 65 anni, soggetti disoccupati o soggetti titolari di una pensione minima o sociale.
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A riguardo èbene sottolineare che l’esenzione dal pagamento del ticket varia in base alla regione di appartenenza, in particolare il provvedimento che definisce i livelli essenziali di assistenza stabilisce le prestazioni erogabili nell’ambito del Servizio sanitario sulla base di un accordo tra Stato e Regioni, tuttavia queste ultime sono libere di inserire nei LEA altre prestazioni.