In altre parole, dunque, il lavoratore ha il diritto di godere delle ferie maturate purchè lo faccia entro i diciotto mesi successivi alla loro maturazione, nel caso in cui non ne usufruisca tali giorni di ferie non possono essere monetizzati e quindi vanno persi.
L’unica eccezione a questa regola, come dicevamo, riguarda l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero quando il rapporto di lavoro cessa per qualunque causa e il lavoratore ha ancora dei giorni di ferie non goduti e che non sono stati persi in quanto non sono trascorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. In questo caso, infatti, il lavoratore ha diritto ad un’indennità per le ferie non godute e che in genere viene corrisposta con l’ultima busta paga.
[LEGGI] PRESCRIZIONE INDENNITà€ FERIE NON GODUTE
In caso di permessi non goduti, invece, la disciplina cambia in quanto in questo caso la legge prevede la possibilità di ricevere un’indennità al posto dell’effettiva fruizione. La monetizzazione di tali permessi, tuttavia, èpossibile solo nel caso in cui il lavoratore non ne abbia fruito alla data del 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione dei permessi stessi.