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Sospensione del ruolo del contribuente

equitalia

Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene di dover esigere un dato importo presso il contribuente, metà  di questa somma èiscritta immediatamente a ruolo.

Il ruolo autorizza l’Amministrazione Finanziaria, tramite il concessionario della riscossione Equitalia e qualora il contribuente non paghi entro la scadenza, di agire per recuperare la somma richiesta anche con mezzi coattivi, come il pignoramento dei beni o l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili del debitore.


Il contribuente che riceve una cartella di pagamento puಠimpugnarlo presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP), ma il ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del ruolo. Puಠperciಠavvenire che il contribuente arrivi a vincere la causa, ma nel frattempo, volente o nolente, abbia dovuto pagare quanto ingiustamente richiesto, salvo poi presentare istanza di rimborso.

Una situazione sgradevole e tutt’altro che infrequente, se èvero, come riportano le statistiche ufficiali, che la vittoria del contribuente in una procedura di contenzioso tributario si verifica addirittura nel 60% delle cause trattate ogni anno.


Tuttavia, la legge consentirebbe una scappatoia: all’interno del ricorso alla CTP, o in un atto separato, il contribuente puಠchiedere che l’esecutività  del ruolo sia sospesa almeno fino alla sentenza di primo grado.

La legge, perà², pone un paletto fondamentale: ai sensi dell’art. 47 del DPR 546/1992, infatti, occorre che vi sia a carico del ricorrente il rischio di un “danno grave e irreparabile” qualora fosse costretto a pagare quella somma: per esempio, potrebbe rischiare il fallimento, oppure non disporre del necessario per mantenere la propria famiglia.

Ricevuta l’istanza, la CTP deve valutare sommariamente se sussistono il “fumus boni iuris” (una probabile ragione del contribuente, anche se il vero esame lo si farà  solo nel processo) e il “periculum in mora” (il rischio paventato dal ricorrente) e, in caso positivo, concedere la sospensiva del ruolo.