In altre parole non ènecessario fornire la ricevuta del pagamento al Fisco in quanto tale ricevuta fornisce delle informazioni che l’Anagrafe tributaria già possiede, dal momento che la chiusura della partita iva viene effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello F24 dedicato.
► AGEVOLAZIONI FISCALI PARTITA IVA INATTIVA
La stessa risoluzione sottolinea inoltre la possibilità di fruire di un’ulteriore semplificazione, stabilendo che non ènecessario presentare la dichiarazione di cessazione attività tramite il modello AA7 (dedicato ai soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (dedicato alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi), in quanto il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione, cosଠcome accade per la chiusura delle partite iva inattive.
La risoluzione 93/E èrivolta ai titolari di partite iva inattive, ossia ai cittadini titolari di una partita Iva che non provvedono a presentare la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure che non svolgono alcuna attività . Tali cittadini, in particolare, in forza dell’entrata in vigore del Dl 98/2011 hanno novanta giorni di tempo (il termine ultimo èfissato al 4 ottobre 2011) per regolare la propria posizione pagando una sanzione minima di 129 euro.
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Si tratta senza dubbio di un’occasione che i contribuenti non possono lasciarsi sfuggire dal momento che coloro che hanno cessato di svolgere la propria attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e che non colgono l’opportunità concessa dal decreto legge 98/2011 rischiano di dover pagare una multa ben pi๠salata. In questi casi, infatti, l’Agenzia delle Entrate puಠprocedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva irrogando una sanzione che puಠarrivare fino a 2.065 euro.