Pi๠correttamente, la legge Biagi parla di “attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirneâ€.
In tutti i casi, il discorso non si applica quando nell’anno si percepiscono pi๠di tremila euro o si lavora, anche per pi๠committenti, per oltre trenta giorni.
Il datore di lavoro interessato ad assumere figure rientranti in questa categoria deve acquistare appositi “buoni†da 7,5 euro cadauno presso gli enti previdenziali. Al termine della prestazione lavorativa, il datore offre al prestatore i buoni corrispondenti al compenso pattuito, e il lavoratore potrà incassarne gran parte dell’ammontare presso l’INPS, mentre il residuo sarà accreditato come contributo alla Gestione Separata.
Visto la notevole semplicità del sistema, il Parlamento sta studiando l’ipotesi di allargare il raggio dei potenziali beneficiari: destinatari sono in particolare le casalinghe, che il legislatore pensa di favorire con questo strumento in un cosଠpesante momento di crisi .
Mentre sul fronte delle attività interessate, èprovabilissimo che il discorso sia esteso ad ogni tipologia di lavoro agricolo: il discorso riguarderebbe soprattutto le attività stagionali di raccolta (dell’uva, ad esempio, o delle olive) per le quali si registra una carenza cronica di manodopera.
Si èinoltre già fissato che per il 2009, eccezionalmente, le prestazioni di lavoro accessorio sono esercitabili anche da chi già percepisce un reddito integrativo del salario da dipendente, con evidente vantaggio per i tanti cassintegrati.