In altre parole, dunque, spetta ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati pi๠rappresentativi a livello nazionale stabilire il numero di contratti a termine che una data azienda puಠstipulare e che nella maggior parte dei casi èrappresentato da una percentuale calcolata sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati presso l’azienda stessa.
► DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTO A TERMINE
Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di riferimento non dovesse prevedere alcun limite a riguardo, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato èconsentita senza alcuna limitazione.
► CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE
Esistono perಠdelle eccezioni in quanto determinati contratti a tempo determinato sono esenti da limiti quantitativi. Rientrano in questa categoria: i contratti relativi alle cosiddette “assunzioni start-up”, ossia stipulati durante la fase di avvio di una nuova attività ; i contratti stipulati per sostituire lavoratori assenti oppure per lo svolgimento di attività stagionali; i contratti stipulati per specifici spettacoli radiofonici o televisivi; i contratti stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni.
Nel caso in cui un datore di lavoro stipuli un contratto a tempo determinato superiore alle percentuale prestabilita viene considerata nulla la clausola del contratto stesso che prevede l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro. Di conseguenza quest’ultimo, previo accertamento in sede giurisdizionale, sarà considerato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato.