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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) èuna prestazione economica che viene erogata dall’Inps per sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori che vengono sospesi o il cui orario di lavoro viene ridotto per una delle cause previste dalla legge.

Possono beneficiare di tale contributo operai, intermedi, impiegati, quadri, lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratti di solidarietà , lavoratori part-time, lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori intermittenti, lavoratori con contratto di lavoro ripartito e lavoratori assunti con contratto di inserimento.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

La cassa integrazione guadagni ordinaria puಠessere richiesta dalle seguenti categorie di imprese: aziende industriali (manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas); cooperative di produzione e lavoro; industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole e zootecniche; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario.

CONTRIBUTI FIGURATIVI CASSA INTEGRAZIONE

E’ possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria per cause predeterminate che devono necessariamente essere attinenti alla sfera aziendale, non essere imputabili al datore di lavoro o lavoratore ed avere i requisiti della temporaneità  e della transitorietà . Le possibili cause sono: avversità  atmosferiche, danni provocati da eventi naturali; danni provocati da eventi accidentali; interruzione di energia elettrica dell’ente erogatore senza preavviso alla ditta; crisi temporanea di mercato; mancanza di commesse o di materie prime; sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

La CIGO ha una durata massima di 13 settimane prorogabile in casi eccezionali fino ad un massimo di 52 settimane. La misura èdell’80% della retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore nel caso in cui questi avrebbe continuato a prestare normalmente la sua attività  lavorativa.