Vediamo dunque di tirare qualche somma. Rimane ferma la gran parte degli elementi che l’assegno deve contenere: l’indicazione del nome dell’emittente e del beneficiario e dell’importo in cifre e in lettere, nonchè data e luogo di emissione e la sottoscrizione dell’emittente.
Sono perಠcambiate pi๠volte le norme sulla trasferibilità . Oggi èstabilito che i nuovi carnet di assegni emessi dalle banche devono obbligatoriamente recare la clausola di non trasferibilità , a meno che il cliente medesimo non richieda espressamente un carnet “liberoâ€, pagando perಠin questo caso 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo.
In ogni caso, nessun assegno non trasferibile puಠrecare un importo superiore a 12.500 euro (in precedenza il limite era pari a cinquemila euro), come misura antiriciclaggio.
L’assegno puಠessere emesso anche a favore “di me medesimoâ€, e cioèl’emittente puಠanche coincidere col beneficiario: in questo caso, perà², l’assegno puಠessere girato esclusivamente per l’incasso presso gli sportelli della banca, e non èquindi possibile trasferirlo a terzi.
Non èpi๠richiesta, in caso di girata, l’indicazione del codice fiscale del girante. Continua, invece, ad essere illecita la pratica, peraltro diffusissima, di emettere assegni post-datati.
Infine, una curiosità sancita recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6524/2009: èvietato compilare gli assegni a matita. O, pi๠esattamente, l’assegno redatto a matita si considera come non compilato, per ovvi motivi legati alla facilità con cui si potrebbero modificare i dati iscritti.