► DISOCCUPAZIONE E PRESTAZIONE OCCASIONALE
A seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, dunque, si sono resi necessari dei chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto di opzione, prontamente forniti dall’Inps attraverso la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.
L’Istituto di previdenza sociale, in particolare, attraverso la suddetta circolare ha specificato che per poter esercitare il diritto di opzione ènecessario che l’avente diritto presenti all’Inps apposita domanda dalla quale risulti in maniera inequivocabile la sua decisione di optare per l’indennità di disoccupazione e di rinunciare pertanto all’assegno di invalidità .
► INDENNITà€ DI DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI
Stessa domanda dovrà essere presentata anche nel caso in cui ai lavoratori venga riconosciuto il diritto a ricevere un assegno di invalidità dopo la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo in cui risultano già essere beneficiari di tale indennità . In questo caso, dunque, i soggetti interessati devono allo stesso modo presentare apposita richiesta in cui manifestano la volontà di voler beneficiare dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda relativo all’assegno di invalidità . In caso di ritardo nell’esercizio di tale opzione, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto ma non dovuto sarà oggetto di compensazione sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità .
Nella stessa circolare in cui specifica le modalità di esercizio del diritto di opzione, l’Inps ha inoltre ribadito che nel caso in cui l’avente diritto decida di optare a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità sarà sospesa per tutto il periodo di fruizione della suddetta indennità .