Avvalendosi di questa possibilità , in particolare, le parti pattuiscono che a seguito della stipulazione del contratto di cessione il cessionario acquista il possesso dell’azienda pagando solo una parte del prezzo pattuito. Di conseguenza la proprietà dell’azienda resta nelle mani del cedente fino a quando il prezzo pattuito non sarà corrisposto per intero dal cessionario.
► GUIDA AL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
In questo caso, dunque, il cessionario ha la possibilità di prendere possesso di un bene, e successivamente di diventarne proprietario, pur non possedendo le risorse economiche per farlo al momento della stipulazione del contratto.
La normativa prevede che nel caso in cui la somma pattuita non venga interamente corrisposta, il cedente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto e di riprendere il possesso della sua attività , previa restituzione della somma già versata dal cessionario.
► TRASFERIMENTO D’AZIENDA E LICENZIAMENTO
Lo stesso articolo 1523 del codice civile prevede perಠche il cedente non puಠprocedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il mancato pagamento da parte del cessionario riguarda una sola rata il cui ammontare non supera l’ottava parte del prezzo, anche in presenza di patto contrario.
Le specifiche modalità di vendita con riserva di proprietà , tuttavia, nella maggior parte dei casi sono descritte dettagliatamente nello stesso contratto siglato dalle parti.