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Cessione azienda con riserva di proprietà 

La normativa sulla cessione dell’azienda prevede che il cessionario e il cedente possono includere nel contratto di cessione il cosiddetto patto di riservato dominio, dando luogo quindi ad una particolare fattispecie di vendita disciplinata dall’art. 1523 del codice civile (cosiddetta vendita con riserva di proprietà  o vendita con patto di riservato dominio).

Avvalendosi di questa possibilità , in particolare, le parti pattuiscono che a seguito della stipulazione del contratto di cessione il cessionario acquista il possesso dell’azienda pagando solo una parte del prezzo pattuito. Di conseguenza la proprietà  dell’azienda resta nelle mani del cedente fino a quando il prezzo pattuito non sarà  corrisposto per intero dal cessionario.

GUIDA AL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

In questo caso, dunque, il cessionario ha la possibilità  di prendere possesso di un bene, e successivamente di diventarne proprietario, pur non possedendo le risorse economiche per farlo al momento della stipulazione del contratto.

La normativa prevede che nel caso in cui la somma pattuita non venga interamente corrisposta, il cedente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto e di riprendere il possesso della sua attività , previa restituzione della somma già  versata dal cessionario.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA E LICENZIAMENTO

Lo stesso articolo 1523 del codice civile prevede perಠche il cedente non puಠprocedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il mancato pagamento da parte del cessionario riguarda una sola rata il cui ammontare non supera l’ottava parte del prezzo, anche in presenza di patto contrario.

Le specifiche modalità  di vendita con riserva di proprietà , tuttavia, nella maggior parte dei casi sono descritte dettagliatamente nello stesso contratto siglato dalle parti.