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Clausola risolutiva espressa

Quando si stipula un qualunque tipo di contratto, anche con persone considerate affidabili, èconsigliabile inserire sempre la cosiddetta clausola risolutiva espressa, ossia una clausola che consente alle parti di tutelarsi in caso di inadempimento della controparte.

In forza di questa clausola, disciplinata dall’art. 1456 Codice Civile, le parti possono risolvere il contratto nel caso in cui una o pi๠obbligazioni previste dal contratto stesso non siano state adempiute o siano state adempiute secondo modalità  diverse rispetto a quelle pattuite.

FORMULA COMMERCIALE CONTO VENDITA

Affinchè la clausola possa essere invocata in caso di mancato adempimento di un’obbligazione, ènecessario che questa si riferisca ad una specifica e determinata obbligazione derivante dal contratto e non a tutte quelle derivanti dall’accordo siglato dalle parti.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

La clausola risolutiva espressa, dunque, deve essere formulata in maniera tale da indicare in modo esplicito l’obbligazione a cui si riferisce. Di seguito un esempio di formulazione della clausola:

Nel caso in cui la parte non dovesse adempiere l’obbligazione di … entro … , il contratto sarà  risolto ai sensi e secondo le modalità  disciplinate dall’art. 1456 del codice civile“.

E’ bene inoltre precisare che in caso di inserimento di tale clausola nel contratto e in caso di inadempimento dell’obbligazione a cui si riferisce, la risoluzione del contratto non avviene automaticamente, ènecessario che la parte interessata comunichi alla parte inadempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, e quindi di voler risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.