Home » Permesso di soggiorno a punti

Permesso di soggiorno a punti

Il permesso di soggiorno a punti, ovvero il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato” contenuto nel D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2011, entrerà  in vigore il 10 marzo 2012 e riguarderà  tutti gli stranieri di età  non inferiore a 16 anni che entreranno per la prima volta nel territorio italiano e che presenteranno istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

La normativa, in particolare, prevede che contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno, lo straniero stipula un accordo di integrazione con lo Stato italiano.

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICA PERMESSO DI SOGGIORNO

L’accordo ha una durata biennale, rinnovabile per un ulteriore anno, e viene consegnato al soggetto interessato tradotto nella lingua del suo paese d’origine. Si tratta, pi๠nel dettaglio, di un accordo articolato per crediti, in particolare al momento della presentazione della domanda, e quindi della sottoscrizione dell’accordo, allo straniero vengono assegnati sedici crediti, che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana e al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Con la sottoscrizione dell’accordo, lo straniero si impegna ad arrivare al livello A2 di conoscenza della lingua italiana, ad una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia e, infine, ad una sufficiente conoscenza della vita in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità , della scuola, servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali.

LETTERA DI ASSUNZIONE COLF O BADANTE

Per rispettare l’accordo lo straniero dovrà  raggiungere 30 crediti, da 1 a 29 si intende rimandato e quindi dovrà  raggiungere i 30 crediti entro l’anno successivo, mentre in caso di 0 crediti il permesso di soggiorno viene revocato e viene emanato provvedimento di espulsione.

La verifica dei crediti avviane ad opera dello sportello unico per l’immigrazione sulla base di apposita documentazione o, in assenza, sulla base di uno specifico test.

In caso di condanne penali o sanzioni pecuniarie superiori a 10.000 euro i crediti vengono decurtati, mentre èprevisto in tal senso una sorta di “premio” aggiuntivo se lo straniero compie determinate attività , tra cui figura la stipulazione di un contratto di affitto o la partecipazione ad attività  di volontariato.