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Chiedere rimborso IVA (III)

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Si èaccennato al fatto che i crediti IVA che si formano nel corso delle liquidazioni periodiche non possono utilizzati che in compensazione nei calcoli del periodo successivo.

In realtà , questa regola generale trova un’eccezione a favore di due categorie di imprenditori. I primi sono coloro che operano in maniera elevata nell’import-export: poichè le cessioni all’esportazione sono operazioni non imponibili mentre le importazioni lo sono, l’imprenditore ècostretto a versare continuamente l’IVA ai suoi fornitori e a non riceverne dai suoi clienti, trovandosi costantemente a credito con tutti i problemi di liquidità  che ne seguirebbero.


àˆ perಠnecessario che le esportazioni costituiscano almeno il 25% del totale dei ricavi.

I secondi sono invece quei produttori industriali che pagano sulle materie prime acquistate un’aliquota IVA superiore rispetto a quella che applicano a valle sui prodotti finiti che rivendono: anche costoro si ritroveranno necessariamente e costantemente a credito.


Esiste anche una terza ipotesi, relativa al massiccio acquisto di beni ammortizzabili, ma èun’alternativa di scarso rilievo pratico.
In presenza di queste particolari situazioni èconsentito richiedere a rimborso il credito IVA infrannuale (o, in alternativa, chiedere di poter utilizzarlo in compensazione con altri debiti all’interno del Modello F24), purchè il credito maturato sia pari almeno a € 2.582,25.

In queste ipotesi si fa riferimento al credito maturato trimestralmente (anche quando le liquidazioni avvengono con cadenza mensile) e la richiesta deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre di riferimento mediante un apposito modulo, il Modello TR.

Anche in queste ipotesi, tuttavia, ènecessario presentare delle garanzie a tutela della propria richiesta, da mantenere almeno fino a quando la successiva dichiarazione non confermerà  l’esistenza dei crediti vantati.