E nemmeno la cessazione dell’attività puಠmettere al riparo dalle decisioni del tribunale: in presenza di tutti i requisiti, infatti, l’impresa puಠessere dichiarata fallita entro l’anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Indispensabile, dunque, provvedere tempestivamente a tale cancellazione per evitare sorprese a distanza di molto tempo.
Una regola particolare, poi, prevede che il fallimento si estenda al socio occulto di società palese: si tratta cioèdi figure che, per motivi vari, preferiscono restare nell’ombra mandando avanti ufficialmente gli altri soci o magari un prestanome.
Per analogia, si ritiene fallibile anche il socio occulto di società occulta: èl’ipotesi in cui un’impresa appaia ai terzi come una ditta individuale, e invece èa tutti gli effetti una società .
Ma la giurisprudenza ha messo in luce negli anni anche molte altre ipotesi peculiari. Per esempio, sono state dichiarate fallibili le cosiddette “società apparentiâ€, in cui non vi èalcun contratto sociale ma il comportamento (anche inconscio) dei presunti soci era tale da ingenerare ai terzi in buona fede la convinzione che la società esistesse davvero.
Sono fallibili le “società di fattoâ€, in cui pi๠persone pongono in essere con il loro comportamento un’attività di impresa collettiva senza aver stipulato formalmente alcun contratto e magari senza neanche esserne consci.
E sono fallibili anche le “società simulateâ€, in cui pi๠persone fingono volontariamente di essere titolari di una società in realtà inesistente.
Puಠessere dichiarato fallito, infine, colui che per legge non puಠessere imprenditore (come i dipendenti pubblici) ma che poi, di fatto, eserciti lo stesso l’attività .