Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 440 del 4 gennaio 2007, ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla Legge 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) in materia di adempimenti nei confronti dei servizi per l’impiego.
Essi possono cosଠsintetizzarsi:
1. Comunicazione anticipata almeno al giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro; tale obbligo fa capo indistintamente a tutti i datori di lavoro pubblici e privati comprese le Pubbliche Amministrazioni e riguarda i rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti di commercio, i soci lavoratori delle società cooperative, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e le esperienze di tirocinio o forme ad esso assimilate che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Tale nuovo adempimento si applica anche a settori finora definiti speciali (gente di mare, spettacolo, ecc.).
2. Le trasformazioni avvenute in costanza di rapporto di lavoro andranno, per legge, comunicate ai servizi per l’impiego entro i 5 giorni successivi, allorquando entrerà in vigore il modello unificato. Tuttavia, qualora i servizi telematici delle Regioni lo prevedano, i datori di lavoro potranno effettuarle già da prima.
3. Le agenzie di somministrazione possono posticipare al 20 del mese successivo le comunicazioni concernenti le assunzioni, le proroghe e le cessazioni, in quanto la prova dell’avvenuta instaurazione del rapporto tra lavoratore ed agenzia ècostituito dalla sottoscrizione del contratto che avviene prima dell’invio in missione.
4. Allorquando entrerà in vigore il modello unificato, questo sarà valido per tutte le comunicazioni (Centro per l’impiego, DRL, DPL, INPS, INAIL ed altri Enti interessati), nonchè per le variazioni da indirizzare allo Sportello Unico UTG (ex art. 2 del T.U. 286/98). Fin quando il modello non entrerà in vigore le comunicazioni all’INAIL (ex art. 14) continuano ad essere fatte come in precedenza e tale onere èsteso anche nei confronti dell’IPSEMA per i lavoratori marittimi. Le variazioni per i lavoratori extracomunitari comunicate allo Sportello Unico UTG continuano a farsi allo stesso modo fin quando non sarà emanato il modello unificato.
5. Nulla viene innovato rispetto alle sanzioni che sono quelle individuate dall’art. 19, comma 3, dal D.L.vo 276/2003.
6. E’ stata abrogata quella parte dell’art. 7, comma 1, del T.U. 286/98, che imponeva al datore di lavoro di comunicare alla Questura entro 48 ore l’assunzione di un lavoratore extracomunitario.
7. A regime tutte le comunicazioni andranno effettuate in via telematica usufruendo dei servizi informatici messi a disposizione delle Regioni.