In ambito fiscale, invece, l’interesse principale del legislatore èquello di allargare la base imponibile per incrementare il gettito: una logica molto differente, che porta a adottare in dichiarazione dei redditi delle regole diverse rispetto a quelle seguite in bilancio.
In particolare, dal primo gennaio 2007 èstato vietato il ricorso alla valutazione a costo per le lavorazioni su commessa avviate a partire da quella data, ammettendo solo la valutazione a ricavo; questo comporta che chi in bilancio ha adottato il metodo del costo, in dichiarazione dovrà apportare le relative rettifiche.
àˆ comunque consentito mantenere anche fiscalmente la valutazione a costo per le commesse iniziate in data anteriore, fino a che esse non arriveranno a conclusione, purchè sia lo stesso criterio adottato anche nel bilancio.
In tutti i casi, èobbligatorio predisporre dei prospetti di dettaglio relativi ad ogni singola commessa, per ricostruire, in caso di verifiche fiscali, come sono state eseguite le valutazioni; non potendoli allegare alla dichiarazione (inviata telematicamente), questi prospetti devono essere conservati fino a che non scadranno i termini di decadenza per l’avvio dell’accertamento.
Ma in termini di recupero del gettito c’ un’altra regola da ricordare: qualora l’impresa chiedesse al committente di ritoccare verso l’alto il corrispettivo, ad esempio per coprire una maggiorazione imprevista dei costi delle materie prime, il 50% di tale maggiorazione va subito portata a tassazione, anche se il cliente non avesse ancora dato il suo assenso.