A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30790 del 30 dicembre 2012, nella quale la necessità del suddetto requisito èstata definita un insostituibile e un inevitabile principio di carattere generale dell’ordinamento, a prescindere dalle disposizioni in merito previste da ciascun albo professionale.
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Con tale sentenza, pi๠nel dettaglio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un giovane dottore in psicologia contro il rigetto della sua richiesta di iscrizione all’albo professionale degli psicologi. L’Ordine degli psicologi della Liguria, in particolare, aveva respinto tale richiesta a fronte della mancanza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, dal momento che il soggetto aveva a suo carico circa una sessantina di condanne penali, nonchè una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo.
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Il soggetto ha presentato ricorso contro tale provvedimento in quanto sosteneva che l’Ordine non aveva il potere di sindacare l’intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti dell’art. 7 della legge 56/1989, avente ad oggetto l’ordinamento della professione di psicologo.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha sottolineato che nel caso specifico trova applicazione l’art. 2 della legge n. 897/1938, secondo cui coloro che non hanno una buona condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se già iscritti devono esserne cancellati, sottolineando al contempo che tale norma viene esplicitamente richiamata dagli artt. 7 e 26 della già citata legge n. 56/1989.