La poca chiarezza in merito a tale imposta, ricordiamo, èlegata ad una sentenza della Commissione Tributaria del Veneto e in cui la tassa di concessione governativa viene dichiarata illegittima in forza dell’abrogazione del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641, con cui èstata istituita tale tassa, ad opera del D.Lgs. n. 259 del 2003.
Nonostante tale sentenza, tuttavia, i soggetti interessati hanno comunque dovuto continuare a pagare tale tassa, tanto che la maggior parte di questi ha inoltrato richiesta di rimborso mediante il modulo di rimborso della tassa di concessione governativa.
► DEDUZIONE SPESE TELEFONICHE IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI
A fronte di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, dunque, tale modulo èormai inutile, in quanto la tassa deve essere pagata. Nella suddetta risoluzione, infatti, l’Agenzia ha spiegato che il D. Lgs. n. 259/2003 ha abolito l’art. 318 del Dpr n.156/1973 e non anche l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, aggiungendo inoltre che la sussistenza del tributo èulteriormente confermata dalla legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, ne ha di fatto confermato la sussistenza in capo a tutti gli altri.
Ne deriva quindi che il pagamento della tassa di concessione governativa resta un obbligo insindacabile, a meno che non si rientri in una categoria a favore della quale la legge prevede l’esenzione dal pagamento di tale tassa.