Tutti gli imprenditori commerciali devono garantire la presenza di una serie di requisiti di onorabilità : questi sono richiesti sia a tutela dei consumatori e dei terzi in genere, sia per imporre una sanzione accessoria a carico di chi sia giudicato colpevole per questioni di vario genere.
In particolare, non possono avviare un’attività commerciale (o proseguire) coloro che:
- – sono stati dichiarati falliti;
- – sono stati condannati definitivamente per un delitto non colposo per reati la cui pena minima èpari almeno a tre anni, purchè, di fatto, la punizione inflitta sia davvero non inferiore a questo termine (si ricordi, infatti, che il nostro sistema penale prevede numerose ipotesi di riduzione di pena anche sotto il minimo);
- – siano stati condannati in via definitiva per uno dei seguenti reati, indipendentemente dalla durata della pena: ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione;
- – hanno subito due o pi๠condanne nel quinquennio precedente per alcuni reati in materia alimentare;
- – siano sottoposti a misure preventive per pericolosità abituale o reati di mafia.
Se non si tratta di impresa individuale bensଠdi società o altro ente, questi requisiti devono essere vantati dagli amministratori ed altri eventuali soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale, nonchè da tutti i soci delle società di persone (solo i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice).
Per superare questi scogli, occorre ottenere la riabilitazione, possibile solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni da quando sia stata definitivamente scontata la pena oppure sia comunque cessata la condizione ostativa al riconoscimento dell’onorabilità .