► DIFFERENZA TRA IMPRESA E SOCIETà€
Le persone che intendono costituire questo tipo di società , dunque, dovranno semplicemente redigere da soli e senza l’intervento di un notaio un atto costitutivo contenente le informazioni previste dalla normativa, ovvero:
– i dati personali di ciascun socio, ossia il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza;
– la denominazione sociale recante l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e del Comune dove èsituata la sede della società , nonchè dei Comuni in cui si trovano le eventuali sedi secondarie;
– l’ammontare del capitale sociale, che non deve essere inferiore a un euro e che deve essere risultare versato al momento della costituzione della società ;
– l’oggetto sociale;
– la quota di partecipazione di ciascun socio;
– le norme relative al funzionamento della società ;
– luogo e data di sottoscrizione.
► FORME GIURIDICHE E TIPI DI SOCIETà€ SVIZZERE
L’atto costitutivo completo delle suddette informazioni deve essere poi depositato dagli amministratori presso il registro delle imprese. Entro i successivi quindici giorni l’ufficiale del registro provvede ad effettuare l’iscrizione, previa verifica dei requisiti previsti per la costituzione di tale società .