Se s’intende aprire un centro commerciale, occorre seguire distintamente due procedure: quelle specifiche per ogni singolo negozio interno al centro, che dovranno essere eseguite dai singoli titolari, e una relativa al centro nel suo complesso da parte della società che lo gestisce.
In particolare, occorrerà sommare le superfici di vendita dei singoli esercizi per valutare se sia applicabile al centro la procedura delle medie oppure delle grandi strutture di vendita (non èmai applicabile, invece, la procedura prevista per gli esercizi di vicinato).
Un’altra ipotesi molto importante èquella per cui non si intenda esercitare commercio al dettaglio bensଠall’ingrosso (ossia, i clienti sono altri imprenditori): fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità già descritti, si ha la semplificazione di non dover produrre alcuna comunicazione preventiva al Comune.
Non èconsentito esercitare contemporaneamente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, salvo che queste non siano svolte in superfici rigidamente separate; la singola Regione puಠperಠstabilire l’abolizione di tale divieto per il proprio territorio.
Il commercio in aree pubbliche puಠessere esercitato su posteggi predisposti dal Comune o in forma itinerante, ed esclusivamente da ditte individuali o società di persone (escluse dunque le società di capitali).
Per esercitare tale tipo di attività commerciale occorre, oltre al possesso dei consueti requisiti, un’autorizzazione del Comune che ha predisposto il posteggio nella prima ipotesi o al Comune di residenza dell’imprenditore (o dove la società ha la sede legale) in caso di commercio itinerante.
In caso di beni alimentari, l’autorizzazione al commercio vale anche per la loro somministrazione sul posto ai consumatori.