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Tredicesima mensilità  e cassa integrazione

La tredicesima mensilità  spetta anche ai lavoratori dipendenti interessati nel corso dell’anno di riferimento da un intervento di cassa integrazione.

In questi casi, in particolare, l’indennità  che viene corrisposta dall’Inps ècomprensiva anche della quota della tredicesima mensilità  spettante per le ore in cui il lavoratore èstato posto in CIG. Ne deriva quindi che in sede di calcolo della tredicesima mensilità  il datore di lavoro deve trattenere dall’intero ammontare spettante il numero di ore annue trascorse in cassa integrazione.

CALCOLO TREDICESIMA COLF O BADANTE

In altre parole, dunque, in questo casi al momento del calco della tredicesima il datore di lavoro deve attuare una trattenuta pari alle ore di CIG usufruite nel corso dell’anno da parte del lavoratore, quindi 1/12 del divisore orario per ogni ora di cassa integrazione. Nella corrispondente busta paga, dunque, sarà  indicato l’importo complessivo della tredicesima spettante e la trattenuta per tutte le ore di CIG.

MATURAZIONE TREDICESIMA MENSILITà€

In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro deve integrare la quota di tredicesima erogata dall’Inps. Questo accade qualora l’indennità  complessivamente corrisposta dall’Inps risulti inferiore al massimale stabilito per i trattamenti di CIG (generalmente si verifica qualora il lavoratore sia stato interessato da una cassa integrazione ad orario ridotto anzichè a zero ore). In questo caso, dunque, il datore di lavoro deve integrare la quota di tredicesima erogata dall’Inps fino ad arrivare all’importo di tredicesima che per contratto spetta al lavoratore, pur rimanendo entro i limiti del massimale previsti per la CIG.