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I poteri di controllo dell’Amministrazione Finanziaria (II)

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Un potere di fondamentale importanza riconosciuto dalla legge agli organi dell’Amministrazione Finanziaria èquello di convocare il contribuente inviandogli un avviso di comparizione e chiedergli non solo di presentarsi ma anche di fornire determinata documentazione (di solito si tratta dei libri contabili oppure dei giustificativi di spesa), nonchè di fornire chiarimenti e informazioni su specifiche situazioni che appaiono poco chiare.


àˆ anche possibile chiedergli un’attestazione giurata in cui indicare tutti i rapporti intrattenuti con banche e altri intermediari finanziari nell’ultimo quinquennio, al fine di eseguire le opportune verifiche.

Ma, oltre al contribuente sottoposto a verifica, l’Amministrazione puಠconvocare anche terzi con il quale lo stesso intrattiene determinati rapporti: per esempio, si puಠconvocare il cliente di un professionista per chiedergli quanto abbia pagato una certa prestazione, per confrontare tale importo con quello che quest’ultimo ha fatturato e/o dichiarato.


In alternativa alla convocazione, l’Amministrazione Finanziaria puಠinviare dei questionari al contribuente o ai terzi, chiedendo di restituirli con tutte le risposte entro una certa data.

Ma anche la stessa Pubblica Amministrazione puಠrappresentare una miniera di informazioni: e pertanto gli agenti del Fisco hanno il potere di ottenere da qualsiasi organo statale, regionale o locale le informazioni in loro possesso. Puಠessere utile, ad esempio, confrontare l’ICI pagata ad un certo Comune con il numero dei terreni e fabbricati dichiarati all’Erario.

Per concludere la panoramica sui poteri principali dei vari organi di verifica tributaria, anche gli amministratori di condominio possono rivestire un ruolo d’interesse: e dunque, essi possono essere convocati per fornire tutte le notizie rilevanti relative alla gestione condominiale.

Va segnalato che in nessun caso al contribuente o terzo cui siano inviate richieste di informazioni o avvisi di comparizione puಠessere imposto un termine inferiore a quindici giorni per adempiere.