Se entro sessanta giorni egli non ottemperava, il ruolo consentiva di agire esecutivamente sul suo patrimonio perchè l’Erario trovasse soddisfazione mettendo i suoi beni all’asta, fatto salvo naturalmente il diritto del contribuente ad impugnare l’atto.
Dato che le contestazioni sono sempre state numerosissime (e spesso vincenti), il legislatore ha stabilito da alcuni anni una fase preliminare: quella delle comunicazioni di irregolarità , denominate nel linguaggio corrente “avvisi bonariâ€.
In pratica, si tratta di un atto inviato al contribuente in cui sono evidenziate eventuali anomalie emerse sul suo conto dalle dichiarazioni e dai versamenti effettuati. Il contribuente a quel punto ha trenta giorni di tempo per scegliere una delle strade a sua disposizione: pagare quanto richiesto o recarsi presso gli uffici finanziari per discutere sul contenuto dell’atto (o anche sulla forma: si puಠad esempio contestare l’irregolarità della notificazione).
Quest’ultima èl’ipotesi pi๠frequente, considerato che si parla di controlli computerizzati e basta pochissimo perchè il sistema segnali anomalie (per esempio, un mero errore nell’indicazione del codice fiscale). Proprio per questo tali comunicazioni sono dette “avvisi bonariâ€: perchè spesso èsufficiente una chiacchierata con l’impiegato allo sportello per chiarire la situazione e chiedere l’annullamento o perlomeno la rettifica dell’atto.
Sempre nell’ottica della “bonarietà â€, l’avviso non èimpugnabile presso la magistratura tributaria.
In alternativa, il contribuente puಠscegliere di pagare senza fare storie. Se perಠil contribuente non paga quanto richiesto nè ottiene l’annullamento dell’atto, a quel punto l’emissione della cartella di pagamento èinevitabile.