In pratica, questo significa che il contribuente riconosce la validità delle pretese dell’Amministrazione Finanziaria e rinuncia ad ignorarla e ad attendere successivamente la cartella di pagamento, che potrebbe impugnare (l’avviso bonario, invece, non èimpugnabile).
Una volta pagata la somma richiesta, la pratica èchiusa. Il contribuente non potrà mai richiedere indietro quella somma, nè l’Agenzia delle Entrate potrà pretendere di pi๠(salvo che non emergano nuovi elementi in sede di controllo sostanziale).
Per premiare e incentivare questa strada, la legge consente una significativa riduzione delle sanzioni comminate: un terzo di quella prevista in via ordinaria nell’ipotesi di avviso conseguente al controllo automatico e due terzi se conseguente invece al controllo formale. Fa eccezione l’IRAP, per le cui sanzioni non sono previste riduzioni.
Va detto che il contribuente potrebbe anche scegliere la strada mista di pagare solo parte di quanto preteso, riservandosi di contestare la parte rimanente.
Il termine entro cui pagare, tuttavia, puಠsalire ben oltre la scadenza indicata pari a trenta giorni: questo avviene nell’ipotesi in cui la dichiarazione a suo tempo era stata inviata tramite un intermediario abilitato (Caf, dottore commercialista, consulente del lavoro ecc.) e in quell’occasione, barrando un’apposita casella del frontespizio, si era richiesto espressamente che le comunicazioni di irregolarità siano inviate per via telematica all’intermediario medesimo (che a sua volta ha dichiarato espressamente il suo consenso all’ipotesi).
L’intermediario avrà sessanta giorni di tempo per informarne il contribuente, quindi il termine totale entro cui saldare l’avviso bonario o chiederne l’annullamento recandosi all’Agenzia delle Entrate sale a novanta giorni.