Se li si considera costi inerenti alla professione, essi saranno deducibili dalla base imponibile e dunque ridurranno il peso dell’imposta; se invece li si reputa come oneri di natura personale, non saranno conteggiabili e l’IRAP potrebbe rivelarsi ben pi๠onerosa.
Da molto tempo la gran parte della dottrina ritiene questi contributi come costi inerenti, perchè cosଠstrettamente collegati all’attività di lavoro autonomo da doversi considerare come una sua componente integrante: in effetti, essi si calcolano in genere sulla base del fatturato, senza contare che l’iscrizione alla cassa èun obbligo conseguente al fatto stesso che si eserciti tale professione.
L’Agenzia delle Entrate, invece, ha sempre ritenuto di dover applicare alla lettera l’articolo 10 del DPR 917/1986 e dunque escludendo che i contributi previdenziali possano essere conteggiati all’interno del lavoro autonomo.
Da ultimo èarrivato un recente atto della Corte di Cassazione: l’ordinanza 1939/2009, che ha stabilito che, nel caso specifico dei notai, i contributi sono da considerarsi inerenti l’attività e dunque deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, sconfitta, ha tuttavia comunicato di contestare nel merito tale sentenza e dunque intende andare avanti riguardo alle future controversie con la propria interpretazione.
àˆ anche da ricordare che i notai calcolano i contributi da versare in modo diverso dagli altri professionisti, e in misura molto pi๠connessa all’attività professionale svolta: i contributi sono conteggiati in rapporto agli atti curati cosଠcome risultano dal repertorio da loro curato.
Anche ritenendo corretta, quindi, l’interpretazione della Cassazione in riferimento ai notai, non èautomatico che vada estesa alle altre categorie professionali.