Non tutti i beni ereditati, tuttavia, sono soggetti all’imposta di successione. Per espressa previsione della legge, infatti, sono esclusi dal novero dei beni che concorrono a formare la base imponibile su cui viene applicata l’imposta sulla successione i seguenti lasciti:
► ALIQUOTE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
– polizze vita, cioèle somme che un soggetto riceve a seguito della morte dell’assicurato
– titoli di Stato italiani, come BOT, BTP, CTZ e CCT, nonchè gli altri titoli ad essi equiparati contenuti in una circolare del 1994 e che comprende obbligazioni emesse da enti o organismi internazionali costituiti sulla base di accordi resi esecutivi in Italia (Bei, Ceca, Euratom, ecc.). In tale elenco non sono perಠricompresi anche i titoli di Stato emessi da altri paesi membri dell’Ue, quindi ad esempio i titoli di Stato tedeschi o francesi sono soggetti all’imposta di successione
– veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico
– azioni e i titoli nominativi, purchè prima dell’apertura della successione siano stati ceduti con atto autentico o girata autenticata;
– il trattamento di fine rapporto e le altre indennità spettanti agli eredi del lavoratore defunto
– beni e diritti iscritti a nome del defunto in pubblici registri qualora venga provata la perdita di titolarità mediante atto pubblico o scrittura autenticata.