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Cartella di pagamento: cosa fare (II)

equitalia

La cartella di pagamento deve essere pagata entro sessanta giorni dal giorno in cui ènotificata al contribuente; èpossibile tuttavia chiedere la rateazione dell’importo dovuto, e in tal caso il termine di sessanta giorni va riferito alla prima rata.

In alternativa il contribuente puಠscegliere la via giudiziaria, e impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna fare molta attenzione: l’impugnazione non blocca affatto l’esecutività  del ruolo, perciಠEquitalia resta libera di agire coattivamente contro il patrimonio del cittadino anche in caso di ricorso.


Se vi sono gravi motivi (da dimostrare), tuttavia, nel suo ricorso il contribuente puಠanche chiedere che sia sospesa l’esecutività  del ruolo fino alla sentenza.


Impugnare la cartella di pagamento èben diverso dal contestare singoli atti esecutivi promossi da Equitalia. Nel primo caso, infatti, si contesta l’esistenza stessa del debito tributario, perciಠse si ottenesse l’annullamento della cartella, automaticamente vengono meno tutti gli atti conseguenti, come i pignoramenti.
Nel secondo caso, invece, di fatto si riconosce l’esistenza dei crediti dello Stato ma si protesta contro singoli atti cui esso procede per soddisfarli.

Le casistiche, in realtà , sono molto numerose. Vediamo dunque di analizzare le ipotesi principali.

La cartella di pagamento puಠessere contestata per motivi di merito o per motivi di forma. La prima ipotesi, certo pi๠importante, èquella in cui si ritiene e si cerca di dimostrare che la pretesa del Fisco èinfondata in tutto o in parte, e si chiede dunque, rispettivamente, l’annullamento o la rettifica della cartella e, di conseguenza, lo sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo.
Un esempio classico èquello in cui si voglia dimostrare che le somme richieste dal Fisco sono in realtà  già  state pagate a suo tempo.