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Nuove spese mediche detraibili

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E dello scorso 1° giugno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità  di detrarre alcune spese mediche in sede di dichiarazione dei redditi.

Pi๠nel dettaglio, l’amministrazione finanziaria ha spiegato che possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute a fronte dell’acquisto di dispositivi medici presso un’erboristeria, in quanto a tal fine non rileva la qualifica del soggetto alienante. L’unica condizione èche vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla circolare n. 20/E del 2011 (cosiddetto “scontrino parlante” e prodotto contrassegnato da marcatura CE).

DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI

Sempre nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alle possibilità  di detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto di un dispositivo ad ultrasuoni necessario per specifiche cure prescritte dal medico. Al riguardo, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha precisato che la macchina a ultrasuoni, non rientrando nell’elenco dei dispositivi medici di uso comune, puಠessere oggetto di detrazione qualora vengano soddisfatte due condizioni: presenza di scontrino o fattura da cui risulta l’indicazione dei dati e/o del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; la capacità  del contribuente di provare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità  alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

DETRAZIONE SPESE ATTIVITà€ SPORTIVE DEI FIGLI

L’Agenzia delle Entrate ha invece ribadito l’impossibilità  di detrarre le spese sostenute per l’attività  fisica, anche in presenza di un certificato medico che prescriva lo svolgimento di una determinata attività  motoria, dal momento che tale attività  va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non puಠessere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.