Quando si verifica questa situazione, non èpi๠possibile opporsi al merito delle pretese dell’Erario: il debito èormai definitivo, e semmai èpossibile pretendere che Equitalia si mantenga entro i binari dei suoi poteri cosଠcome stabiliti dalla legge, opponendosi eventualmente a singoli atti esecutivi che debordassero da quanto essa prevede.
In generale possiamo distinguere due grandi categorie di azioni coattive esperibili da Equitalia: il pignoramento e le strade alternative ad esso. Il primo costituisce la strada maestra e normalmente la pi๠proficua: si aggredisce il patrimonio o il reddito del contribuente per recuperare quanto dovuto.
Se perಠquesta strada dovesse rivelarsi poco utile, la legge consente anche soluzioni alternative o complementari. Rinviando l’analisi del pignoramento (e dei suoi limiti) ad un successivo articolo, in questa sede si descrivono rapidamente le principali soluzioni alternative.
La prima di esse èil blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Quando un qualunque ente pubblico si trova a dover pagare un importo superiore a diecimila euro, ètenuto ad interrogare telematicamente il server di Equitalia, per sapere se esistono debiti fiscali pendenti. In caso di risposta positiva, il pagamento èbloccato ed Equitalia provvede ad incamerare la somma.
Un’altra ipotesi èquella di iscrivere un’ipoteca sugli immobili del contribuente: l’ipoteca puಠessere fissata per un valore fino al doppio dell’importo richiesto, purchè questo sia pari ad almeno ottomila euro.
Il metodo alternativo al pignoramento pi๠conosciuto e dibattuto, comunque, ècostituito dalle famose “ganasce fiscaliâ€.