In effetti, esso costituisce l’apice di quasi tutti i procedimenti giudiziari di natura esecutiva, diretti cioèad ottenere che una certa obbligazione (quasi sempre consistente nel pagamento di una somma di denaro) sia eseguita anche contro la volontà del debitore.
Quando dunque l’Erario, tramite Equitalia, intende ottenere tramite questa strada la riscossione di quanto dovuto, non si applicano leggi particolari bensଠquelle previste ordinariamente nel codice di procedura civile.
Il punto di partenza èun titolo esecutivo rimasto inevaso anche dopo un formale precetto a adempiere notificato al cittadino: puಠessere una sentenza di un processo cognitivo, una cambiale scaduta e cui si èlevato il protesto, un decreto ingiuntivo, o, in ambito tributario, il ruolo connesso ad una cartella di pagamento non saldata entro sessanta giorni.
La caratteristica dei titoli esecutivi èche il merito delle relative questioni si dà per certo, inamovibile. In ambito tributario, per esempio, il contribuente non ha pi๠il potere di contestare che le somme a lui pretese sono ingiustificate.
L’opposizione, semmai, puಠessere promossa contro la procedura esecutiva, che deve seguire determinati binari stabiliti dalla legge nel dettaglio.
àˆ discusso, tuttavia, se tale opposizione vada proposta presso la commissione tributaria (competente per ogni questione inerente la materia fiscale) o presso il tribunale (che materialmente presiede al procedimento esecutivo); la seconda ipotesi, in genere, viene considerata pi๠logica e corretta.