► NOVITA’ CONTRATTI A PROGETTO DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO
Evidente scopo del disegno di legge del titolare dei su indicati dicasteri, come si potrebbe facilmente intuire, sarebbe quello di limitare l’utilizzo di codeste forme contrattuali cosଠche smettano di venir usate per lo sfruttamento di molti giovani italiani che, nella maggior parte dei casi, sarebbero costretti ad accettare lunghissimi periodi di gavetta, naturalmente sottopagati se non addirittura senza alcuna retribuzione, con la speranza, un giorno, di entrare a far parte, il pi๠stabilmente possibile, del mondo del lavoro.
► CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRE-RIFORMA
Cià², se la proposta avanzata dal ministro Fornero dovesse rimane identica a quella sino ad oggi presentata ai media tradizionali ed online, non dovrebbe essere pi๠possibile anche poichè il contratto di stage dovrಠgarantire una seppur minima retribuzione, e non già un semplice e banale rimborso spese, allo stagista.
► NUOVI CONTRATTI DI LAVORO AGEVOLATI
In particolar modo, stando a quanto in questi ultimi giorni comunicato dai principali quotidiani locali e nazionali, l’articolo 12, comma 1 (lettera d), del succitato DdL prevederebbe, anche e soprattutto per il contratto di stage, il “riconoscimento di una congrua indennità ” la quale, se non in rari casi, non potrà non venir corrisposta pena l’irrogazione, a carico del datore di lavoro fallace, di una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 ed i 6.000 euro.
Inoltre, ed infine, sempre il su indicato articolo della riforma del mercato lavoro istituirebbe, per la prima volta in Italia, le linee guida per la somministrazione del tirocinio formativo che, in particolar modo, prevederebbero:
– la valorizzazione di differenti, e naturalmente pi๠stabili e durature, forme contrattuali
– l’individuazione, puntuale e precisa, dei modi e dei tempi nei quali lo stagista presta la propria opera
– la definizione degli elementi precisamente qualificanti il tirocinio formativo stesso.