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Vendite con e senza incanto dei beni pignorati (I)

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Esistono due strade per trasformare i beni pignorati in denaro liquido con cui ripagare l’Erario o gli altri creditori che hanno richiesto tale procedura contro un debitore insolvente: la vendita con incanto e quella senza incanto.

Questa seconda strada si èrivelata negli anni la pi๠proficua e veloce, nonchè quella che maggiormente riesce ad avvicinare e moltiplicare i potenziali acquirenti e a sottrarre le vendite giudiziarie alle cerchie di speculatori che da sempre le affollano.


Per questi motivi, la riforma del codice di procedura civile del 2005 ha stabilito che la vendita senza incanto sia la strada primaria da seguire, mentre l’incanto rappresenta semmai una soluzione secondaria.
In tutti i casi, i dettagli della vendita devono essere portati a conoscenza del pi๠vasto pubblico possibile: la legge impone perciಠla pubblicazione sui giornali e sui siti Internet specializzati di date, modalità  e oggetto delle singole vendite giudiziarie.


La vendita senza incanto si basa sul principio delle “buste chiuse”: tutti i soggetti interessati sono tenuti a scrivere la loro offerta in un plico sigillato da consegnare al tribunale o all’eventuale professionista delegato e a depositare in cancelleria una cauzione pari almeno al 10% della somma offerta. Spesso èfissata una soglia minima sotto la quale le offerte non sono prese in considerazione.

Alla data stabilita, le buste sono aperte e si individua l’offerta pi๠alta. Se essa supera di almeno il 20% il valore prefissato, il bene èprovvisoriamente aggiudicato all’offerente; altrimenti, il giudice valuta liberamente se l’offerta pi๠alta ècomunque considerabile conveniente o, al contrario, se èpreferibile esperire la strada dell’incanto, nella speranza che esso si riveli pi๠vantaggioso.
L’incanto ècomunque inevitabile se non sono giunte offerte o se esse non superano il valore prefissato.