► NOVITA’ CONTRATTI A PROGETTO DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO
Coloro i quali, infatti, sarebbero attualmente assunti con un contratto a progetto o, per meglio dire, con un contratto di collaborazione contributivo per programma, verranno ulteriormente tutelati in caso di licenziamento e successiva disoccupazione, ancor pi๠rispetto a quanto avverrebbe attualmente, grazie all’aumento della cosiddetta una tantum co. co. pro. che, in parole povere, altro non sarebbe se non un sussidio di disoccupazione, stabilito sia in base all’anzianità contributiva che alla retribuzione netta mediamente percepita in busta paga, che verrebbe elargito al lavoratore co. co. pro in un unica occasione.
► CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRE-RIFORMA
BENEFICIARI UNA TANTUM CO. CO. PRO.
Cominciamo col dire come la cosiddetta una tantum co. co. pro. potrà venir richiesta esclusivamente da tutti coloro i quali, assunti con contratto di collaborazione contributivo a programma, avrebbero avuto modo di:
– maturare almeno 4 mensilità di anzianità contributiva, in seguito ad iscrizione alla Gestione Separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta
– lavorare, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta, in regime di monocommittenza
– percepire, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta, un reddito annuo, naturalmente lordo, inferiore ai 20.000 euro
– maturare almeno 2 mensilità di disoccupazione dal momento del licenziamento
► NUOVI CONTRATTI DI LAVORO AGEVOLATI
EROGAZIONE UNA TANTUM CO. CO. PRO.
Nonostante il sussidio oggi alla nostra attenzione venga definito una tantum verrebbe corrisposto al lavoratore licenziato in un’unica soluzione, una tantum per l’appunto, solamente nel caso in cui l’importo del sussidio sia di entità inferiore ai 1.000 euro.
In tutti gli altri casi, infatti, il sussidio verrebbe erogato mensilmente, sino all’esaurimento dell’importo complessivamente dovuto, ed il lavoratore licenziato potrebbe mensilmente percepire una cifra monetaria pari o inferiore ai 1.000 euro.
IMPORTO UNA TANTUM CO. CO. PRO.
Veniamo, infine, all’importo di codesta una tantum co. co. pro. che, molto semplicemente, non potrà in nessun caso essere superiore al 5% dei minimali annui, annualmente stabiliti, per l’anno a cui si riferiscono i contributi, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità già accreditate e le mensilità eventualmente non ancora coperte da contribuzione.