In assenza di indicazioni precise, dottrina e giurisprudenza hanno dato al quesito le risposte pi๠variopinte. Cosicchè, in occasione della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), fra le varie lacune del Codice si èvoluto colmare anche questa, stabilendo regole precise.
àˆ stato fissato, in particolare, un “punto di non-ritornoâ€: se ègià iniziata la distribuzione dell’attivo fra i soci, la liquidazione diviene irrevocabile e deve essere portata a conclusione, fino all’estinzione della società .
Fino a quel momento, tuttavia, èsempre possibile revocare lo stato di liquidazione: la decisione èdi competenza dell’assemblea straordinaria dei soci, e si basa sulla rimozione di quella che era stata la causa estintiva.
Percià², se vi èstata una decisione dell’assemblea che aveva deliberato lo scioglimento, essa ècancellata da una nuova deliberazione in senso inverso; se èscaduta la durata del contratto sociale, la si prolunga; se il capitale sociale èstato eroso dalle perdite, si ricapitalizza la società con nuovi conferimenti, e cosଠvia.
Con la decisione di revoca, si provvede anche a nominare un nuovo consiglio d’amministrazione, che avranno con i liquidatori un passaggio di consegne simile a quello già descritto (ma in senso inverso).
La delibera ha effetto nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese: i creditori hanno sessanta giorni per proporre opposizione (se ritengono i loro interessi danneggiati da tale evento), mentre i soci che hanno dissentito o si sono astenuti in occasione della delibera assembleare, o erano assenti, hanno diritto di recesso dalla società .