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Impugnazione trasferimento ad altra unità  produttiva

Qualora al lavoratore venga comunicato il trasferimento ad altra sede e questi ritenga che tale decisione, contrariamente a quanto previsto dalla legge, non sia stata dettata da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, èpossibile impugnare il trasferimento.

L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di recezione della comunicazione del datore di lavoro (quindi non decorre dalla eventuale comunicazione del motivi su richiesta del lavoratore stesso) mediante atto scritto idoneo a rendere nota l’intenzione del lavoratore di impugnare il trasferimento. Tale atto èidoneo anche nel caso in cui venga inviato tramite l’intervento di un’organizzazione sindacale.


Entro i successivi 270 giorni ènecessario che il ricorso venga depositato presso la cancelleria del tribunale oppure che venga inviata alla controparte richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, pena l’inefficacia dell’impugnazione. Nel caso in cui si scelga di tentare la conciliazione o l’arbitrato e questa proposta sia stata rifiutata oppure la conciliazione non sia andata a buon fine, il ricorso al giudice deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Dopo il deposito del ricorso ècomunque possibile produrre nuovi documenti formatisi successivamente.

In caso di ricorso, il giudice deve anzitutto accertare la sussistenza e la non pretestuosità  delle ragioni indicate dal datore di lavoro a sostegno della sua decisione. Tuttavia, in virt๠di quanto previsto dall’art. 41 della Costituzione, il controllo del giudice non puಠriguardare il merito della scelta imprenditoriale.

Competente per territorio èil giudice della sede originaria se il lavoratore non si èmai allontanato da questa, oppure il giudice delle sede di destinazione oggetto del trasferimento qualora questo abbia avuto esecuzione almeno parziale.