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Liquidazione e imposte dirette (III)

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In tema di imposte dirette, le leggi fiscali prevedono una serie di regole sparse riferite a problemi differenti che emergono nel momento in cui una società  si avvia alla sua estinzione.
Un primo tema èquello delle perdite che dovessero presentarsi.

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.


Perlomeno questo èciಠche la legge prevede espressamente per imprese individuali e società  di persone, mentre mancano regole precise per le società  di capitali.

Si ricorda, poi, che secondo l’art. 37-bis del DPR 600/1973, la liquidazione, come altre operazioni straordinarie, ègiudicata potenzialmente elusiva: esiste cioèla possibilità  che una società  scelga di estinguersi non per reali motivi aziendali bensଠper sfruttare eventuali vantaggi fiscali; in quest’ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di disconoscere tali vantaggi.


Va infine illustrata la disciplina della tassazione separata: per gli imprenditori individuali e le società  di persone (esercitate da almeno cinque anni prima di entrare in liquidazione), infatti, esiste la facoltà  di scegliere una tassazione sostitutiva e talvolta pi๠conveniente, esclusa per le società  di capitali.

In sostanza, l’eventuale reddito che dovesse fruttare nelle singole frazioni intermedie del maxiperiodo di liquidazione puಠessere soggetto ad una tassazione a parte con un’aliquota sostitutiva determinata impiegando un calcolo piuttosto complesso.

Perchè tale beneficio sia irrevocabile, perà², occorre che la liquidazione si concluda in non pi๠di tre anni: se cosଠnon fosse, il reddito da liquidazione dovrebbe essere sottoposto a tassazione ordinaria e le imposte sostitutive versate fino a quel momento sono da considerarsi come semplici acconti.