Nel caso specifico del part-time occorre distinguere a seconda della distribuzione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno, del mese o della settimana.
Pertanto, in caso di part-time verticale che prevede l’espletamento della prestazione lavorativa soltanto in alcuni mesi dell’anno, il lavoratore potrà usufruire dei permessi previsti dalla legge in misura integrale ma limitatamente ai mesi in cui svolgerà la sua attività lavorativa, mentre in caso di part-time verticale con espletamento della prestazione lavorativa limitatamente ad alcuni giorni della settimana o ad alcune settimane del mese sarà necessario ridurre il numero di ore di permesso previste in maniera proporzionale rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In caso di part-time orizzontale, invece, per i contratti con orario di lavoro fino a 6 ore giornaliere èpossibile scegliere tra un’ora di permesso al giorno; tre giorni di permesso al mese; permessi orari su base mensile, riproporzionati in base alla percentuale di attività lavorativa prestata. Per contratti di lavoro part-time che superano le 6 ore giornaliere èinvece possibile scegliere tra due ore di permessi giornalieri; tre giorni di permesso mensile oppure permessi orari mensili riproporzionati in base alla percentuale di attività lavorativa prestata.